Congedo parentale post maternità

Congedo ParentaleCongedo Parentale ex astensione facoltativa)

La legge prevede un ulteriore periodo di congedo al termine della maternità obbligatoria purché richiesto nei primi 12 anni di vita del bambino. Tale diritto può essere fruito anche dai genitori adottivi/affidatari di un minore entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore stesso.
SPETTANZA
Sono previsti i seguenti periodi di spettanza:
1. nel caso di fruizione da parte della madre:
un periodo massimo di 6 mesi;
2. nel caso del padre lavoratore:

dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi
3. nel caso di fruizione da parte di entrambi i genitori si possono verificare le seguenti situazioni:
a) 6 mesi madre + 5 mesi padre
b) 5 mesi madre + 6 mesi padre
c) 4 mesi madre + 7 mesi padre
In presenza di parti multipli, il diritto al congedo parentale spetta per ogni singolo bambino e le spettanze sopra descritte vengono quindi raddoppiate.
4. nel caso in cui vi sia la presenza di un solo genitore (per morte del coniuge, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento del figlio ad un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore):
un periodo massimo di 10 mesi

Nota bene: data la complessità della materia, è opportuno contattare preventivamente l ufficio sindacale di Mirafiori Carrozzeria

sindacato metalmeccanici
Informazioni sindacali per i dipendenti FCA Mirafiori Torino

oppure  l’Infocenter di FCA Services – Numero verde 00 800 704 704 00.

La madre ed il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e cioè:
-la madre può fruirne trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità (ex astensione obbligatoria);
-il padre può fruirne durante il periodo del congedo di maternità della madre oppure anch’egli al termine del periodo.
Il congedo può essere continuativo o frazionato.
Al fine di favorire la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, la lavoratrice/il lavoratore a tempo pieno, che non siano addetti a turni avvicendati, potranno richiedere al datore di lavoro la fruizione del suddetto congedo parentale su base oraria a gruppi di 4 ore consecutive, da collocarsi a inizio o fine giornata lavorativa. Il congedo parentale fruito con la sopra indicata modalità oraria non è cumulabile con i riposi giornalieri per allattamento.
Il dipendente deve:
– presentare, per via telematica, la domanda di congedo parentale o attraverso un patronato oppure direttamente sul sito www.inps.it, previa richiesta all’INPS del codice PIN dispositivo;
–  presentare almeno 5 giorni prima richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il congedo parentale sia fruito in modalità oraria, la richiesta deve essere presentata al datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni.
– informare il proprio responsabile e l’HR di riferimento;
impiegato/quadro: inviare la ricevuta di accettazione rilasciata dall’INPS o patronato a FCA Services unitamente al modulo di accomapagnamento presente nella Rilevazione Presenza.
operaio: consegnare la ricevuta di accettazione rilasciata dall’INPS o patronato al proprio responsabile che dovrà allegarlo al modulo di accompagnamento scaricabile dal sistema di Rilevazione presenza, per l’invio a FCA Services.
MATERNITA’ FACOLTATIVA – codice 399

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