Congedo Paternità

paternita'

Il lavoratore padre ha diritto per legge a fruire entro il quinto mese di vita del figlio a:

 

  • uno o due giorni di congedo obbligatorio, fruibili in maniera continuativa o frazionata fruibile anche durante il congedo di maternità della madre e in aggiunta ad esso. Il diritto del padre a un giorno di congedo obbligatorio spetta al padre indipendentemente dal diritto della madre all’astensione obbligatoria;
  • uno o due giorni di congedo facoltativo, fruibili in maniera continuativa o frazionata, anche durante il congedo della madre e in sostituzione ad esso.
    Il diritto del padre a uno o due giorni di congedo facoltativo, è subordinato alla volontà della madre di non fruire di altrettanti giorni della propria maternità obbligatoria, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre di un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.
    Diversamente dal giorno di congedo obbligatorio, che si configura come un diritto autonomo del lavoratore padre, il congedo facoltativo è un diritto derivato da quello della lavoratrice madre, ne consegue che nel caso in cui la madre:

    • abbia esaurito il congedo di maternità obbligatorio

oppure

    • non ne abbia diritto
 il padre NON avrà diritto al 1 o 2 giorni di congedo facoltativo.
Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo sono applicabili anche al padre adottivo e affidatari.
I giorni di congedo possono essere fruiti in maniera continuativa oppure frazionata (1 giorno per volta); non è ammesso il frazionamento orario.
In analogia con quanto previsto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e facoltativo del padre non subisce variazioni in caso di parto plurimo.

 

PATERNITA’ OBBLIGATORIA
Il padre ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio, in alternativa alla madre, in caso di morte o grave infermità della stessa, abbandono del bambino da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per le modalità di fruizione si rimanda al paragrafo relativo alla maternità obbligatoria.


Trattamento economico

Dal punto di vista economico, per i periodi di congedo, siano essi obbligatori o facoltativi, compete al lavoratore padre un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione

 

Il dipendente deve:

– comunicare, al datore di lavoro la volontà di beneficiare del/dei giorno/i di congedo in forma scritta, con un anticipo non minore di 15 giorni, e dove possibile, in relazione all’evento nascita con riferimento alla data presunta del parto;
– in caso di congedo facoltativo, allegare anche una dichiarazione della madre nella quale dichiara di non fruire di un numero di giorni post- partum pari a quelli facoltativi fruiti dal padre (con conseguente riduzione del numero dei giorni di congedo a lei spettanti).



– compilare qui  MODULO CONGEDO PATERNITA’ OBBLIGATORIO-FACOLTATIVO 

compilare qui    DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DELLA LAVORATRICE MADRE

In attesa di eventuali disposizioni Inps in materia, e con l’obiettivo di uniformare le modalità di richiesta, sono state realizzate due differenti modulistiche ad uso aziendale

Nel caso in cui non sia possibile scaricare la documentazione suddetta occorre rivolgersi agli sportelli di FCA Services.

CONG.  OBBL. LAV. PADRE L. 92/2012 – codice 401

CONG.  FAC. LAV. PADRE L. 92/2012  – codice 391

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