MALATTIA

Il lavoratore malato ha l’obbligo di reperibilità nel domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19 di tutti i giorni, inclusi i festivi, e deve comunicare all’azienda eventuali variazioni di dimora o domicilio anche se temporanei.

La malattia insorta in un periodo di ferie consecutive ne sospende la fruizione solo se:

– comporta il ricovero ospedaliero
– ha una prognosi superiore a 7 giorni di calendario.

La procedura applicata dal 14 Settembre 2011 prevede a carico del medico curante iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
-la responsabilità di inviare all’INPS, con modalità telematiche, la certificazione medica, indicando patologia, diagnosi, prognosi e le altre informazioni richieste dalla procedura;
-il rilascio al dipendente, in tempo reale, del numero di protocollo dimostrativo dell’invio all’INPS della pratica.
In caso di malattiva il dipendente deve:
-informare il proprio responsabile entro il primo giorno di assenza;
-conservare il numero di protocollo per gli eventuali approfondimenti che si rendessero necessari;
-unicamente se assunto da meno di 90 giorni dovrà comunicare all’Infocenter di FCA Services (numero verde 00 800 704 704 00) il numero di protocollo del certificato di malattia rilasciatogli dal medico curante.
Al fine di ottenere la certificazione di possesso dei requisiti delle specifiche situazioni di cui al paragrafo “Assenteismo” dell’art.25 del Titolo Terzo del vigente CCSL,  è a cura del  lavoratore compilare specifico modulo (M1) qui di seguito scaricabile oppure disponibile presso la sala medica  o, nelle sedi dove non è presente una sala medica, presso l’HR di area
SCARICA clicca qui: Richiesta certificazione (M1)

Nel caso il certificato non si possa trasmettere in via TELEMATICA:

Nel caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica all’INPS a fronte di:
-guasto dell’apparecchiatura elettronica del medico curante che non possa essere risolto in breve tempo;
-struttura ospedaliera non abilitata all’invio telematico,
Il dipendente deve farsi rilasciare il certificato di malattia in forma cartacea e recapitarlo all’Azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza.
Nota Bene: nel caso in cui per motivi oggettivi non sia possibile far ricorso al proprio medico curante iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si tratti del primo evento di malattia dell’anno solare e la prognosi sia pari o inferiore ai 10 giorni, l’interessato potrà farsi rilasciare un certificato cartaceo da un medico specialista non appartenente al SSN, fermo restando la necessità di recapitarlo all’azienda entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza.

Nel caso di RIENTRO ANTICIPATO del periodo di  MALATTIA:

Il rientro al lavoro prima della scadenza del periodo di malattia prescritto nel certificato medico potrà avvenire soltanto se il medico curante rettifica, per via telematica o eventualmente per via cartacea, il certificato precedentemente emesso.
In ogni caso, si consiglia di farsi rilasciare dal proprio medico curante:
-il numero di protocollo del certificato (se telematico);
-oppure una dichiarazione di avvenuta guarigione su certificato bianco.
 
Tali documenti dovranno essere consegnati al proprio responsabile per il successivo inoltro a FCA Services.
 
In nessun caso sarà accettata una semplice autocertificazione da parte del dipendente.

SAPERE il periodo totale  dello stato di MALATTIA:

Accedendo al sito dell’INPS il lavoratore può visionare l’attestato di malattia rilasciato dal medico curante, semplicemente inserendo il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato di malattia.

Codice in busta paga:

Normalmente FCA Services inserisce il codice 060 sulla base delle segnalazioni ricevute dall’INPS; viceversa, se al giorno del rientro non è ancora presente questo codice occorre:
impiegato/quadro: inserire il codice 060
operaio: il Responsabile inserirà il codice 060.

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