Permesso MALATTIA dei Figli- legge art 50 D.Lgs 151/2001 tutela l’assistenza dei figli ammalati se di età inferiore agli 8 anni, mediante la fruizione di permessi non retribuiti

La legge art 50 D.Lgs 151/2001     tutela l’assistenza dei figli ammalati se di età inferiore agli 8 anni, mediante la fruizione di permessi non retribuiti 
Permesso Malattia Figli art 50 D.Lgs 151/2001
Permesso Malattia Figli art 50 D.Lgs 151/2001
SPETTANZA
Nel caso di figli con età inferiore ai 3 anninon esistono limiti di fruizione, mentre se l’ età del minore è compresa tra i 3 e gli 8 anni la spettanza è di 5 giorni l’anno. Questi permessi possono essere utilizzati da entrambi i genitori alternativamente.

Nel caso di adozioni o affidamenti, si applica la stessa disciplina prevista per la filiazione naturale, con due correttivi:
-il limite di età di 3 anni è elevato a 6;
-il limite dei 5 giorni lavorativi all’anno per malattie di ogni figlio, spetta dai 6 agli 8 anni.

Qualora al momento dell’adozione il minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo per malattia del bambino nel limite di 5 giorni l’anno è fruibile nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.


MODALITA’ DI FRUIZIONE
  • Il dipendente deve:-avvisare prima possibile il proprio responsabile circa il giorno in cui si intende usufruire del permesso;
  • farsi rilasciare da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato il certificato di malattia attestante la malattia del figlio;
  • – produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui si evidenzi che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni e per gli stessi motivi.

  • Operaio: consegnare la documentazione al proprio responsabile che dovrà allegarlo al modulo di accompagnamento presente sul sistema di Rilevazione Presenza per l’invio a FCA Services.
  • Impiegato/quardo: inviare la documentazione a FCA Services unitamente al modulo di accompagnamento presente sul sistema di Rilevazione Presenza.

 

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