Le Rappresentanze Sindacali

-Le Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie)

-Le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali)

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Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono gli organi che rappresentano i lavoratori sui luoghi di lavoro. La loro principale funzione è stipulare il contratto aziendale, un accordo interconfederale nel 1991 e vengono successivamente riconosciute istituzionalmente da protocolli d’intesa tra governo e parti sociali, grazie all’accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Storicamente, è la legge numero 300 del 1970 – “Statuto dei lavoratori” – che codifica il diritto alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Funzioni delle Rsu–RSA

Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti sindacali ed i poteri riguardanti l’esercizio delle funzioni contrattuali che lo Statuto dei Lavoratori garantisce alle Rsa, Rappresentanze sindacali aziendali. Le associazioni sindacali che partecipano alle elezioni della Rsu, rinunciano, pertanto, a costituire le Rsa.

Tra questi compiti, riveste particolare importanza il potere di stipulare il contratto collettivo aziendale negli ambiti, modi e limiti stabiliti dal contratto nazionale (Ccnl) applicato all’unità produttiva. Nel contratto aziendale infatti, vengono generalmente previste le condizioni di svolgimento del lavoro: dal salario, ai percorsi di carriera, dai piani formativi all’utilizzo di fondi. Alle Rsu inoltre spettano diritti sindacali, come permessi, retribuiti e non; diritto di assemblea; uso di locali, diritto di affissione, funzionali alla loro attività.

Costituzione delle Rsu

La costituzione delle Rsu o il loro rinnovo, in genere ogni 3 anni, avviene attraverso elezioni promosse dalle associazione sindacali abilitate a presentare liste e dalla stessa Rsu di cui sta per scadere il mandato.

  • Chi può candidarsi: tutti lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inseriti in liste presentate dalle associazioni sindacali che hanno accettato l’accordo per la loro costituzione. Le liste devono essere firmate da almeno il 5 per cento dei lavoratori dell’azienda.
  • Chi può votare: tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenti nel luogo di lavoro alla data delle elezioni.

L’elezione dei candidati avviene a suffragio universale con voto segreto non delegabile. La validità delle elezioni è subordinata al raggiungimento di un quorum di votanti pari alla metà più uno degli aventi diritto. I due terzi dei seggi vengono ripartiti con il metodo proporzionale, il restante terzo è assegnato, sempre con il sistema proporzionale, ai sindacati che hanno firmato i contratti collettivi nazionali di categoria.

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