ESERCITAZIONI ANTINCENDIO “l’ oblbligo nei luoghi di lavoro”

Antincendio
L’effettuazione della prova di evacuazione  è obbligatoria ,tutti i  lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio come previsto dalla norma di riferimento è il D.M. 10/03/1998 che all’allegato VII prevede:
7.4 – ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del presente Decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi”DVR”, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
percorrere le vie di uscita
– identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
– identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
– identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco.
I lavoratori devono partecipare l’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico.
Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
– una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
– si sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori;
– siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
L’articolo 5, quello citato al punto precedente recita:
Art. 5. – Gestione dell’emergenza in caso di incendio
[…]

. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente Decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
L’articolo 3 comma 2 sopra citato, prevede:
Art. 3. – Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
[…]
2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Pertanto, la prova di evacuazione, o meglio, l’esercitazione antincendio, è obbligatoria almeno una volta l’anno in tutti i casi in cui ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, ovvero:
1) sedi di lavoro soggette ad autorizzazioni antincendio, ovvero, quelle indicate all’Allegato I del D.P.R. 151/01;
2) sedi di lavoro ove sono occupati meno di 10 addetti. Su questo punto, si ritiene debba intendersi, come dipendenti, lavoratori ex art. 2 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008.

La mancata effettuazione della prova di evacuazione è sanzionabile in base a:
art. 46 comma 2 D.Lgs. 81/2008
 Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Art. 55, co. 5, lett. c D.Lgs. 81/2008
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

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